La responsabilità medica

LA CASSAZIONE RIBADISCE C’è COLPA GRAVE SE NON CI SI CONFORMA ALLE LINEE GUIDA E ALLE BUONE PRATICHE

La Cassazione con sentenza numero 29133 è tornata a pronunciarsi sul valore delle linee guida e sulla successione di leggi penali nel caso di colpa.

Il GUP di Taranto accertava la penale responsabilità di due medici ospedalieri per aver in cooperazione tra loro, provocato la morte di un uomo, omettendo di somministrare al medesimo, vittima di un incidente stradale, la terapia eparinica indicata dalle linee guida, le quali prevedono per i pazienti con periodo di allettamento superiore a tre giorni la terapia antitrombotica. Per questo si era determinato un trombo nelle vene dell’arto inferiore destro, con conseguente arresto cardiaco respiratorio a  cui è seguito il decesso. La mancata somministrazione di eparina aveva consentito la formazione di un trombo di recente formazione, come accertato dall’esame autoptico, con conseguente arresto cardiaco respiratorio.

Secondo la Cassazione, si esclude l’operatività dell’art. 3 della Legge Balduzzi. La Corte di Cassazione evidenzia che “il presupposto ap.plicativo è la conformità della condotta alla linee guida, ove esistenti, ed alle buone pratiche, pacificamente mancata nel caso di specie, non avendo i sanitari neppure correttamente approfondito la valutazione dello score di rischio. Il che consente di affermare la sussistenza di una colpa grave dei medici, rilevante non dolo ai sensi del DL 158/2012, ma anche rispetto ai criteri regolanti la colpa medico-professionale”.

La Cassazione ha inoltra stabilito l’applicabilità al caso del decreto Balduzzi e ha respinto la questione della valutazione della disciplina penale più favorevole in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 24/2017 così detta Legge Gelli-Bianco