Libertà prescrittiva del medico: qual’ è il limite?

La libertà professionale, all’articolo 4 del Codice Deontologico viene definita come un “diritto inalienabile del medico” esplicitando che “l’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità… senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura”.

La piena realizzazione dell’autonomia , che configura l’aspetto più qualificante della indipendenza professionale del medico, è funzionale alla più efficace realizzazione dell’interesse a rilievo costituzionale che l’ordinamento riconosce all’autonomia del sanitario, ossia la cura della salute (Tutela della salute di cui all’art. 32 della Costituzione). significa, libertà della scelta del metodo scientifico più appropriato da seguire per la cura dei pazienti.

E comunemente condiviso, sino ad apparire indiscusso che al medico appartenga il diritto all’autonomia nell’esercizio della sua attività professionale. Il medico non possa – e non debba-subire condizionamenti esterni di qualsiasi natura sia nella formulazione della diagnosi che nella scelta e nella indicazione del trattamento terapeutico più idoneo ed appropriato rispetto alla esigenza di tutela della salute del paziente. Il limitedovrebbe  essere solo quelli dell’appropriatezza. La libertà prescrittiva insomma finisce laddove si incorra in una  inappropriatezza. E la libertà prescrittiva del medico, deve naturalmente dare i conti anche con le linee guida di diagnosi e di trattamento, alle quali bisogna sempre fare riferimento, altrimenti si rischia di deragliare e di andare verso una libertà indiscriminata.

Altrettanto importante e, molto spesso elemento condizionante la libertà prescrittiva del medico, è il suo rapporto col paziente. Con un paziente sempre più informato ed esperto al quale  “con il recente DL sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, è stata riconosciuta al paziente un’autonomia decisionale molto importante, che deve trovare accoglienza da parte del medico, esonerandolo anche da responsabilità penali).Il medico ha il compito di acquisire un valido consenso informato alle cure, rispettivamente prescritte e dispensate, per consentire agli assistiti una scelta realmente consapevole del farmaco attraverso un’informazione imparziale, esauriente e non ingannevole, finalizzata alla tutela prioritaria della salute.

Nella valutazione della responsabilità per la prescrizione di farmaci, il medico deve poter dimostrare che ha acquisito un valido consenso informato alla cura; che ha prescritto una cura idonea alla diagnosi accertata; che ha scelto tra le opzioni disponibili quella più sicura, efficace e idonea al caso.

Infatti, i medici prescrivono farmaci la cui sicurezza ed efficacia viene garantita dall’AIFA che ne autorizza l’immissione in commercio.